Arbitrato


Istituto giuridico che riguarda le divergenze e controversie civili, al quale tutte le polizze assicurative di garanzia diretta si riferiscono, con specifica clausola compromissoria inserita nelle Condizioni Generali d’Assicurazione.
Sostanzialmente le parti del contratto assicurativo, in caso di disaccordo, s’impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, sottraendo le stesse all’autorità giudiziaria ordinaria. Di norma, si ricorre all’arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque questioni di carattere tecnico e non contrattuale.
La più diffusa è la clausola arbitrale, che sfocia più nella così detta “perizia contrattuale”, inserita nelle polizze infortuni, ove: in caso di controversia sulla valutazione medico-legale delle lesioni, ognuna delle parti (Assicurato e Assicuratore) nomina il proprio consulente per raggiungere l’accordo, in caso di divergenza i due periti ne nominano un terzo (c.d. arbitro) per concludere a maggioranza.
Se uno delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta, se non è diversamente disposto, dal presidente del tribunale competente per territorio, su domanda della parte più diligente. Ognuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo fa capo per metà ai due contendenti. Questa procedura costituisce vincolo per le parti, che rinunciano espressamente ad adire all’ordinaria magistratura per la soluzione della controversia.
Vedesi Articolo n. 808 e successivi del Codice di Procedura Civile - Vedesi anche PERITO.



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