Antieconomicità (generale)


Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all’atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo.
In detta situazione, viene corrisposto all’avente diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nella legislazione vigente, che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Vedesi Articolo n. 2058 del Codice Civile.



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