Anticipo Indennizzi


È una clausola nata come “ammortizzatore finanziario”, per la quale nel caso di sinistro di una certa rilevanza economica (normalmente superiore ad € 200.000,00 / 250.000,00), l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzo stesso.
Il diritto di cui sopra, che costituisce un’obbligazione contrattuale per l’Assicuratore vale di norma dopo 90 giorni dalla data di denuncia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla formale richiesta di anticipo (in altre parole il diritto matura dopo circa tre mesi giacché: l’Assicurato, trascorsi 30 giorni dall’inoltro della denuncia di sinistro, deve inoltrare la richiesta, che diverrà esecutiva trascorsi 60 giorni).
Tale clausola trova collocazione di norma nei contratti dei rami: Incendio, Furto Guasti Macchine e All Risks.



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