Danno Occulto


Perdita parziale e/o avaria subita dalla merce non riconoscibile con la normale diligenza all’atto della riconsegna da parte degli incaricati del trasporto e dai riceventi. Il danno occulta va immediatamente reclamato e comunque non oltre giorni 8 (per il trasporto navale 3 giorni) dal ricevimento.
Vedansi Articolo n. 1698 del Codice Civile; Articoli n. 435 e 954 del Codice della Navigazione; Articolo n. 30 della CMR.



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