Art. 435 Perdite e avarie delle cose Trasportate


Codice della navigazione


1. La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. 2. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.



» Legislazione Assicurativa «
Oltre 200 articoli della legislazione assicurativa italiana, raccolti in modo utile da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Articolo successivo:
Art. 45 Caso fortuito o forza maggiore. »