La Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo il quale, nell’ipotesi di sinistro stradale causato dalla responsabilità dolosa o gravemente colposa del conducente danneggiato, l’assicurazione non sarà tenuta al risarcimento dei danni per inoperatività della polizza, in ossequio al disposto dell'articolo 1900 del Codice Civile.
La pronuncia è conseguita dalla disamina di una fattispecie nella quale il conducente, uscito fuori strada esclusivamente a causa del proprio stato di alterazione psico-fisica, dovuto all’accertato abuso di sostanze alcoliche e psicotrope.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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