Danno tanatologico (trasmissibilità agli eredi)


Sentenza N. 15350 del 22 luglio 2015


Deve essere escluso il risarcimento, richiesto iure hereditatis, del danno biologico per la morte del congiunto seguita immediatamente dopo la lesione subita a causa dello scontro (danno cd. “tanatologico”), dovendosi osservare la netta distinzione fra il bene della salute e il bene della vita, dovendosi osservare che la morte non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi: ne consegue che, poiché una perdita per rappresentare un danno risarcibile è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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