Danno prodotto da cose in custodia (1)


Sentenza N. 20001 del 30 agosto 2013


La responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 CC ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura che per l'insorgenza in essa di agenti dannosi,essendo esclusa solo dal caso fortuito e alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



» Sentenze «
Oltre 200 stralci di sentenze in materia assicurativa, riportate in modo utile e schematico.



Sentenza precedente:
« Danno prodotto da animali (2)
Sentenza successiva:
Danno prodotto da cose in custodia (2) »