Mobbing in ambito lavorativo (3)


Sentenza N. 4222 del 3 marzo 2016


La responsabilità per mobbing non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma va inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile Lavoro



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