La responsabilità per mobbing non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma va inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile Lavoro
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