L'accordo con il quale le compagnie assicurative della Responsabilità Civile Auto si impegnano, in caso di sinistro stradale catastrofale (tamponamento a catena, coinvolgente più di 40 veicoli), a corrispondere al proprio assistito il risarcimento del danno derivante dal sinistro in questione, deve interpretarsi esclusivamente come patto che impegna ogni società aderente a liquidare e pagare il debito delle consorelle salvo rivalsa e non come contratto a favore di terzo.
Detto patto non può attribuire, quindi, al danneggiato, un credito e di conseguenza un'azione nei confronti del proprio assicuratore.
L'"Accordo", in conclusione, era un patto in virtù del quale ogni società aderente si impegnava a liquidare e pagare il debito delle consorelle salva rivalsa, ma non era un patto che attribuiva al danneggiato un credito - e quindi un'azione - diretta nei confronti del proprio assicuratore; esso non ha attribuito vantaggi diretti e giuridici al terzo danneggiato, ma solo vantaggi di fatto; di conseguenza non può avergli attribuito nemmeno un'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
» Sentenze «
Oltre 200 stralci di sentenze in materia assicurativa, riportate in modo utile e schematico.