Spese legali (senza riconoscimento di un danno)


Sentenza N. 1289 del 23 giugno 2015


Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo; ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma del Codice Civile, vale a dire nei limiti del quarto della somma assicurata.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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