Anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale - qui invocata ex art. 2043 Codice Civile, ancorché quest'ultima fattispecie non esaurisca la responsabilità da manutenzione stradale della Pubblica Autorità - la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza; potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, Codice Civile Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto a discrezionalmente valutare al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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