Responsabilità dell'assicuratore (per fatto illecito del proprio agente)


Sentenza N. 18860 del 24 settembre 2015


Nel giudizio introdotto dal risparmiatore per fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva, ex art. 2049 c.c. , della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo fantasma impossessandosi del denaro da questo versato per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, deve limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività dell'agente e l'illecito, nel senso che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombente affidate all'agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova del dolo o della colpa della società proponente, né tanto meno la prova di aver verificato facendo uso della ordinaria diligenza, la reale esistenza, e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto venduto.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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