Responsabilità del custode 1 (ex art 20151 codice civile)


Sentenza N. 295 del 13 gennaio 2015


Tale responsabilità si configura in concreto quando sussiste il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, nè implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.

Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma a un elemento esterno.

In sostanza, nella responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c. , presuppone la dimostrazione, a opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



» Sentenze «
Oltre 200 stralci di sentenze in materia assicurativa, riportate in modo utile e schematico.