Responsabilità animali (cani randagi)


Sentenza N. 2741 del 2 febbraio 2015


In base al principio del "neminem laedere" la Pubblica Amministrazione (Comune) è responsabile dei danni riconducibili ai cani randagi per l'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria di cui all'art. 2043 c.c.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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