RCT - copre i danni da fatti colposi


Sentenza N. 4799 del 2013


L'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi, per la sua stessa denominazione e natura, si estende ai fatti colposi; e resta escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 4799, emessa per decidere sul ricorso presentato dal condominio condannato, in primo e secondo grado, al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di proprietà dei condomini per la rottura della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale.

Il condominio si era costituito e aveva chiesto di chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative del giudizio.

Però, sia in primo grado, sia in appello, la domanda di garanzia era stata respinta.

Nel dettaglio, la Corte d'appello aveva ricordato che la polizza stipulata dal condominio appellante per la responsabilità civile verso terzi ricopriva «i danni involontariamente cagionati a terzi (...) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione».

Quindi, secondo i giudici, la garanzia non era operativa per la rottura della turbatura perché questa non poteva essere ricondotta a un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stata conseguenza di una condotta omissiva integrante «un'ipotesi di comportamento colposo significativo».

La Cassazione, che ha invece accolto il ricorso del condominio, ha contestato l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla clausola contrattuale, precisando che, come già sostenuto in passato (si vedano le sentenze della Cassazione 4118/95, 752/2000, 5273/2008 e 7766/2010), l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali – dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore – dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente, per la sua stessa denominazione e natura, l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

In mancanza di un'apposita clausola derogatoria, i principi generali sull'assicurazione per la responsabilità civile che si ricavano dall'articolo 1917 del Codice civile consentono di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi.

Mentre non sono consentite ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa.

Nella polizza stipulata dal condominio, dato che manca una clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, si deve ritenere corretta l'interpretazione della clausola del contratto che prevede la copertura del rischio per danni che derivano da fatti accidentali.

In pratica, la clausola fa riferimento semplicemente «alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi».


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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