RCA Trasportato (estensione al secondo autista)


Sentenza N. 27581 del 20 dicembre 2011


L’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si estende al secondo autista (purché non coinvolto, al momento del sinistro, in alcun modo nella condotta di guida) di veicoli destinati al trasporto di cose e trasportato nella parte del veicolo progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri; e tanto sia per la generale estensione ai trasportati dell’assicurazione stessa, in virtù della modifica apportata dal DL 23/12/1976, n. 857 (convertito nella legge 26/02/1977, n. 39) al secondo comma dell’art. 1 della legge 24/12/1969, n. 990, in linea con le direttive comunitarie in materia e l’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 Codice Civile, sia perché in questo particolare caso deve reputarsi sussistere l’eccezionale autorizzazione al trasporto di persone, di cui all’art. 57 dell’abrogato codice della strada (DPR n. 393 del 1959), siccome desumibile, per gli autocarri superiori a determinate dimensioni, dalla disciplina recata dall’art. 124 Codice della Strada abrogato, tanto nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), quanto in quella modificata dall’art. 7 della legge n. 62 del 1974 (che consentiva anche la presenza di un autista unico, il quale però doveva essere necessariamente sostituito dopo non più di quattrocentocinquanta chilometri di percorso).


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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