Buona fede (mala gestio)


Sentenza N. 1607 del 27 gennaio 2014


La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede (mala gestio) è configurabile quando l'assicuratore si limiti a non negare l'operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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