Mala gestio dell'INAIL (valutazione)


Sentenza N. 208 del 11 gennaio 2016


Nella valutazione di mala gestio dell’Inail nell’azione diretta di regresso, ai sensi degli Artt. 10 e 11 DPR n. 1124 del 1965, ovvero nella surrogazione, a norma dell’art. 1916 Codice Civile, nei diritti dell’assicurato al risarcimento del danno alla persona, occorre, nel sistema di assicurazione obbligatoria della disciplina antinfortunistica anteriore al decreto legislativo n. 38 del 2000, fare riferimento esclusivamente al danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche al danno biologico o morale subiti dal lavoratore; neppure potendosi, nell’ambito della somma liquidata come risarcimento del danno alla persona e tanto meno in via presuntiva, scindere le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dal sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro -all’epoca vigente- spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un’effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell’assicurato.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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