Infortuni invalidità permanente (ex art. 1910)


Sentenza N. 5119 del 2002


Il quesito richiama il dubbio circa l’applicazione del principio indennitario di cui all’art. 1901 codice civile alla polizza infortuni.

Già oggetto di altri quesiti, ci troviamo qui a richiamare la Sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che le garanzie Invalidità Permanente ed Inabilità temporanea, in quanto garanzie danni, siano assoggettabili al principio indennitario, non invece alla garanzia Morte assimilabile a prestazione del ramo vita.

Riportiamo testualmente dalla Sentenza: “l’infortunio è sicuramente evento produttivo di danno per l’assicurato: danno patrimoniale, qualora incida sulla capacità di lavoro del soggetto leso, da valutarsi in relazione al grado dell’inabilità o invalidità, alla natura dell’attività svolta dall’assicurato ed al suo reddito; … (omissis).

Alla assicurazione contro le disgrazie accidentali (non mortali), in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, va estesa l’applicazione dell’articolo 1910, trattandosi di norme dettate a tutela del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento”.

Sul piano formale quindi nulla da eccepire rispetto all’applicabilità del 1910 cod civ., ma obiettivo della norma è che la somma dei due indennizzi non superino l’ammontare del “danno” e quest’ultimo è da valutarsi non attraverso la somma assicurata con le singole polizze, ma con i criteri espressi anche dalla Sentenza della Corte di Cassazione (grado invalidità, natura attività, reddito) ed aggiungeremmo noi l’età (un’invalidità permanente contratta a 28 anni è ben diversa, a parità di ogni altra condizione, rispetto ad un infortunio subito a 60).

Pertanto la questione va posta in merito alla congruità degli indennizzi rispetto al danno complessivo.

Se l’indennizzo a termini di polizza della compagna Alfa fosse pari al danno complessivo, danno valutato con i criteri di cui sopra, è corretto l’operato della compagnia.

Diversamente se il danno patito, al netto di quanto indennizzato da Beta è superiore o quantomeno pari all’indennizzo integrale calcolato con i cirteri della polizza Alfa, quest’ultimo indenizzo è da corrispondere senza riduzione alcuna.

Esemplificando: se il danno complessivo da Invalidità Permanente fosse valutabile in 40.000 euro e Beta liquidasse 15.000 euro in virtù delle sue condizioni contrattuali (frutto dell’applicazione della somma assicurata ai criteri di indennizzo), Alfa non potrebbe limitare l’indennizzo a soli 3.500 euro in virtù del fatto che l’indennizzo massimo a termini della propria polizza è di 18.500 euro di cui però 15.000 già corrisposti da Beta, ma bensì dovrebbe liquidare tutti i 18.500 euro previsti dal suo contratto autonomamente considerato.

La somma degli indennizzi infatti non supererebbe il danno patito (33.500 contro 40.000).


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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