Infortunio in itinere (2)


Sentenza N. 17685 del 8 settembre 2015


Le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvono un conflitto interno alla Corte stessa e nello stesso tempo sottolineano come, per dare luogo al risarcimento, il collegamento con l’«occasione di lavoro» non deve essere marginale, e basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e luogo.

Nell’affrontare la questione, le Sezioni unite ricordano gli orientamenti in conflitto sull’interpretazione da dare a una norma modificata nel 2000 (l’articolo 2 del Dpr 1124 del 1965).

Il primo tende a estendere il concetto di infortunio assicurato, considerando coperto da indennizzo il rischio su tutto il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro anche quando ricollegabile in maniera solo indiretta allo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’indirizzo opposto invece ritiene che, per la configurazione dell’infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta sia collegata in qualche modo all’attività lavorativa, «nel senso che inerisca alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio».Le Sezioni unite osservano dunque che la soluzione del contrasto deve essere trovata nel presupposto richiesto dell’«occasione di lavoro» che rappresenta il criterio di collegamento con l’attività lavorativa e che giustifica la tutela differenziata, garantita anche sul piano costituzionale, rispetto ad altri eventi dannosi.

Una nozione che è vero, ammette ora la Cassazione, si è andata evolvendo fino a comprendere nella tutela tutte le attività strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali si profila un danno per il lavoratore, ma che resta sempre ancorato a un rapporto, sia pure mediato e indiretto, comunque non marginale, tra l’evento e il lavoro, in maniera che l’infortunio sia in qualche modo occasionato dal lavoro stesso.

Del resto la modifica del 2000, che ha espressamente compreso nell’assicurazione obbligatoria il caso dell’infortunio in itinere, già elaborato dalla giurisprudenza, delinea un sistema complessivo nel quale l’assicurazione va a coprire tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in «occasione di lavoro».

Una linea che ha condotto a escludere la copertura assicurativa in tutti quei casi di omicidio, in nessun modo collegato con il lavoro, ritenendo che la semplice presenza dell’infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell’infortunio con la prestazione lavorativa rappresentano solo un indizio del rapporto occasionale e non la prova.

È poi indubbio che si tratti di una fattispecie caratterizzata da un elevato tasso di flessibilità, che trova esemplificazione nelle conclusioni cui la Cassazione stessa è approdata in passato, per comprendere nel perimetro dell’infortunio in itinere la rapina subita dal lavoratore nel percorso casa-lavoro per sottrargli la moto utilizzata, individuano in questo modo il collegamento con il lavoro nel possesso di un bene patrimoniale «quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l’iter protetto».

Adesso le Sezioni unite, coerentemente con la posizione assunta, negano che possa essere considerato infortunio in itinere, quindi risarcibile, l’aggressione subita da una donna, da parte del convivente, sul percorso casa-azienda in orario prossimo all’inizio del lavoro.

Si tratta invece di un rischio che riguarda la vita personale dell’interessata, privo di qualsiasi collegamento con l’adempimento della prestazione lavorativa.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili



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Sentenza precedente:
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