Furto totale auto (documentazione)


Sentenza N. // del 5 agosto 2014


Per i casi di furto totale di veicoli, nelle CGA (Condizioni Generali di Assicurazione) si specifica che, in caso di furto o rapina totale del veicolo, a pena di decadenza, oltre alla denuncia, l’assicurato deve produrre la seguente documentazione: 1) estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico registro automobilistico); 2) carta di circolazione e il certificato di proprietà; 3) fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; 4) documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); 5) la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; 6) ogni altra documentazione richiesta specificamente dall’impresa stessa.
Se contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni della garanzia di polizza, l’assicurato non è stato in grado di fornire alla Compagnia alcuna documentazione comprovante l’acquisto e il pagamento dell’autoveicolo oggetto di furto, e neppure il certificato di perdita della proprietà, poiché la produzione dei predetti documenti è individuata nel contratto a pena di decadenza del diritto di risarcimento, deve essere accolta l’eccezione preliminare di inoperatività della polizza, a nulla rilevando, a fronte delle specifiche disposizioni contrattuali, la dedotta impossibilità di produrre la prova di acquisto e pagamento del mezzo, essendo stato acquistato il mezzo rubato in contanti da un privato.


Organo emittente della sentenza

Sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione III Civile



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