Attività pericolosa della polizia (ex art. 2050 codice civile)


Sentenza N. 21426 del 10 ottobre 2014


L'attività di polizia svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica non può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile, in quanto essa si configura come compito indefettibile imposto allo Stato e, quindi, attività assolutamente doverosa e priva di intrinseca attitudine lesiva, siccome esercitata in difesa di beni e interessi dell'intera collettività e volta ad opporsi, dunque, alle potenziali offese che possano essere ad essi inferte da agenti esterni.

Tale attività può, tuttavia, ricondursi nell'ambito della fattispecie di cui al citato art. 2050 c.c. per la natura dei mezzi adoperati; ove, però, si tratti di armi e di altri mezzi di coazione di pari pericolosità.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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