Fermo tecnico 1 (risarcibilità del danno)


Sentenza N. 6907 del 8 maggio 2012


In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell’autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico a causa della impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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