La scoperta di un tumore fa scattare l’indennizzo in favore del malato che ha stipulato una polizza assicurativa sulla salute; ma se, dopo qualche anno, lo stesso cancro si riforma, l’assicurazione non può negare un secondo risarcimento assumendo di aver già liquidato il malato.
Infatti, la recidiva deve essere considerata come un nuovo evento-malattia e, pertanto, va liquidata autonomamente.
Nel caso di recidiva della malattia, dispone la Corte di Cassazione, l’assicurazione è obbligata a liquidare anche l’eventuale maggiorazione dell’invalidità.
Per “recidiva” va infatti intesa la “comparsa o riacutizzazione di una malattia apparentemente guarita e non evoluzione in senso negativo di uno stato patologico ancora in atto”.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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