Sicurezza macchine


Responsabilità dell’imprenditore verso il lavoratore


Decreto Legge  n. 242 del 19/03/1996

Il decreto legislativo 242/96 ha introdotto rilevanti novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, integrando la disciplina dettata dal DL 626/94 e attuando la direttiva quadro CEE 391/89 e le sette direttive complementari di quella generale.

Le novità principali concernono fondamentalmente il campo d’applicazione (Art.1), le definizioni (Art.2) e gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (Art.4).

La nuova normativa ha sciolto alcuni nodi interpretativi circa l’individuazione del datore di lavoro, sia pubblico che privato, prevedendo, altresì, un alleggerimento degli oneri per le piccole aziende (sino a dieci addetti) e per le aziende familiari, attraverso l’introduzione dell’autocertificazione.

Rimane, comunque, il problema di fondo relativo ai criteri per l’individuazione dell’unità produttiva, che, come ha evidenziato la relativa giurisprudenza, deve essere affrontato caso per caso dovendosi evitare, da un lato, un frazionamento eccessivo con la creazione di numerose unità produttive e, dall’altro, l’accorpamento volto ad istituire maxi unità produttive.

L’individuazione del datore di lavoro (o dei datori di lavoro), alternativo rispetto al titolare del rapporto di lavoro, va effettuata, nell’ambito dei rapporti privatistici, degli organi cui compete l’amministrazione dell’impresa (quindi, è da ritenere, nelle società di capitali il consiglio di amministrazione ovvero l’amministratore unico).

L’individuazione è atto assai rilevante, perché da tale momento gli obblighi previsti dal DL 241/96 faranno capo al soggetto indicato, il quale assumerà, a tutti gli effetti, lo status di datore di lavoro e sarà soggetto agli obblighi sanciti dalla legge.

Tali obblighi, analiticamente descritti, potranno essere delegati, ad eccezione di quelli concernenti la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento relativo, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno nonché, per quanto concerne le piccole imprese e le imprese familiari, l’obbligo dell’autocertificazione.

Sulla delega il DL 242/96 ha risolto definitivamente il problema sorto, in vigenza del DL 626/94, circa l'ammissibilità appunto della delega, in quanto fornisce l’indicazione della possibilità di trasferimento da parte del datore di lavoro, per tutti gli adempimenti non espressamente dichiarati indelegabili.

In ordine al contenuto, in carenza di indicazioni legislative, occorre richiamare la giurisprudenza ormai consolidata che ha fissato i principi che rendono la delega ammissibile.

Deve essere evidenziata la specificazione circa gli obblighi del committente nell’ipotesi di affidamento di lavoro all’interno dell’azienda, in quanto viene ribadito il concetto che il datore di lavoro è tenuto a promuovere la cooperazione dell’attuazione delle misure di sicurezza, il coordinamento degli interventi di protezione e di prevenzione dei rischi ma tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavori autonomi.

Le innovazioni sul piano sanzionatorio sono conseguenti dall’individuazione del datore di lavoro, che rimane responsabile penalmente per i compiti non delegabili.

Conseguentemente, per i compiti delegabili e delegati, è responsabile penalmente il soggetto delegato e permane l’impianto dell’apparato sanzionatorio che prevede contravvenzioni a carico, oltre che del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei progettisti, dei fabbricanti e degli istallatori, del medico competente e dei lavoratori.

Decreto Presidente della Repubblica n. 459 del 24/07/1996

Il DPR 459/96 tracciando il profilo di sicurezza ed affidabilità delle macchine e dei componenti di sicurezza, unitamente alle altre leggi (DL 626/94 e DL 242/96), identifica chiaramente gli artefici della sicurezza fornendo una mappa di riferimento delle individuabili responsabilità.

La definizione ai fini prevenzionali e conseguentemente di responsabilità può riassumersi in: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, sia titolare dei poteri decisionali e di spesa".

Tale soggetto, nel necessario decentramento funzionale ed in certe circostanze, può essere costituito attraversa specifica delega, in un concetto di trasferimento di funzioni, da un soggetto ad altro, nell’organizzazione dell’impresa.

Tale conferimento necessita di precisi requisiti di validità e di limiti, in quanto l’impresa deve avere certe dimensioni, il delegato deve essere tecnicamente qualificato e deve essere messo in grado di operare; il datore di lavoro deve astenersi da ingerenze, non deve conoscere delle eventuali inadempienze del delegato, che deve essere sottoposto a periodiche verifiche.

La delega deve essere provata e pertanto è preferibile la forma scritta, deve avere i requisiti di specificità e determinazione, non potendo essere generica e carente nella determinazione di poteri e doveri trasferiti.

In un contesto legislativo del genere, la legittimazione di responsabile riguarda principalmente e fondamentalmente il datore di lavoro, per il prestatore d’opera, e il costruttore, per l’utente, con coinvolgimenti dei seguenti soggetti:

Nell’Impresa

- Dirigenti, ai quali siano stati concessi ampi poteri direttivi;
- Procuratori, ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisioni per settori dell’azienda;
- Preposti, i quali svolgano funzioni di controllo e sorveglianza con corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari;
- Delegati, ai quali sia stata conferita specifica delega.

Fuori all’Impresa

- Mandatario del costruttore, senza e con rappresentanza, residente nella CEE;
- Soggetto che immette sul mercato (che commercializza gratuitamente od onerosamente);
- Colui che mette in servizio;
- Venditore, noleggiatore, locatore finanziario (leasing), se omette di accertarsi della conformità e marchiatura CE.

Dagli interventi e dal dibattito generale sono emerse le seguenti osservazioni:

La responsabilità del costruttore della macchina esiste anche dopo la vendita, con l’eventuale concorso da parte dell’utilizzatore (datore di lavoro) se l’inconformità non è occulta e poteva essere riscontrata con l’ordinaria diligenza;

In caso di macchina non conferme, deve essere emesso provvedimento di ritiro e divieto di utilizzo temporaneo, con segnalazione alla CEE (tramite ministero), che dovrà pronunciarsi sulla legittimità di merito del provvedimento;

Le macchine usate (messe in circolazione prima della normativa), se non hanno avuto modifiche, debbono essere solo certificate;

Le società di leasing sono state responsabilizzate dalla normativa affinché accertino la regolarità delle macchine e che le stesse siano marchiate CE e adeguatamente certificate;

Non è ammesso commercializzare macchine non conformi, nuove o usate;

Le macchine usate e antecedenti alla regolamentazione, che siano sottoposte a ricondizionamenti, non di ordinaria manutenzione, debbono essere marchiate CE e certificate.

I soggetti preposti alla verifica della conformità delle macchine sono prevalentemente: l’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzioni e Sicurezza Lavoro) e AUSSL (Azienda USL), che verbalizzano l’accertamento di inconformità, assumendo i relativi provvedimenti.




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