Responsabilità Civile Prodotto


Requisiti della garanzia


La polizza di Responsabilità Civile Prodotti, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza, dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Non risultano, pertanto, in garanzia quegli eventi che si configurano quali fornitura di un prodotto non idoneo, l'uso del quale non ha determinato alcun danno alle persone (lesioni) o alle cose, ma ha determinato solo l'inutilizzo del prodotto, che di per sé non è un danno risarcibile a termine di polizza.

L'intervento di smontaggio, sostituzione e montaggio, compreso il controvalore del componente difettoso, non rientra nella garanzia prestata dalla polizza standard RC Prodotto, anche se gli interventi stessi sono finalizzati a evitare il prodursi del danno.

Per coprire l’ipotesi dell’ultimo capoverso (sostituzione del prodotto), esiste sul mercato assicurativo la garanzia Recall (ritiro prodotto).




» Approfondimenti problematiche assicurative «
I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



Approfondimento precedente:
« Responsabilità Civile Dipendenti
Approfondimento successivo:
Risarcimento diretto »