Parasubordinati


Responsabilità Civile Dipendenti [DL 2000/38] nell’assicurazione


Le disposizioni del decreto che coinvolgono il settore RCT/O sono le seguenti:

Assicurazione dei lavoratori dell’area dirigenziale: assoggettamento dei dirigenti all’obbligo assicurativo sociale;
[che non comporta modifiche contrattuali]

Assicurazione dei lavoratori parasubordinati: assoggettamento all’obbligo assicurativo sociale dei seguenti soggetti (ex Art. 49 comma 2 lettera a DPR 917/86):

1) amministratori, sindaci e revisori di società
2) collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili
3) lavoratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché partecipanti a collegi e commissioni;
[che comporta modifica l’assetto di copertura della RCO e pertanto si allega un testo di clausola tipo (ALL/1) che recepisce i cambiamenti, con ampia riserva di approfondimento (gli Assicuratori stessi prima di prendere posizione ufficiale attendono le indicazioni della commissione ANIA investita all’uopo del problema)]

Assicurazione degli sportivi professionisti: assoggettamento all’obbligo assicurativo sociale degli sportivi professionisti;
[che può comportare modifiche contrattuali nel comparto specifico]

Infortunio in itinere: allargamento del criterio di copertura durante il normale percorso di andata e ritorno luogo abitazione/lavoro (è esclusa la interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro e non necessitata);
[che non comporta modifiche contrattuali]

Danno biologico: istituzione sperimentale del danno biologico in forma capitale, per le micropermanenti dal 6% al 15%, ed in forma di rendita per quelle macro, dal 16% e oltre, riconosciuto congiuntamente al danno patrimoniale se esistente.
[che comporta le modifiche di sostanza di cui allo schema ALL/2 e ALL/3 allegati, ai quali uniformarsi con interventi qualora nei contratti esistono limiti espressi in punti percentuali della Invalidità Permanente (clausola ANIA)]

Assicurazione di Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera (R.C.O.) – Nuova Clausola

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti.

Quindi, a titolo semplificativo e non limitativo, la Società si obbliga in particolare, a tenere indenne l’Assicurato:

- Dall’azione di regresso che, in relazione agli eventi di cui sopra, fosse esperita dall’INAIL a qualunque titolo

- Delle somme eccedenti l’indennità liquidata a norme di legge che egli sia tenuto a pagare al danneggiato od ai suoi aventi diritto

- Dall’azione di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/06/1984 n° 222.

Nell’assicurazione sono compresi i lavoratori parasubordinati di cui all’Art. 49, comma 2 lettera a), del DPR 917/86 e di cui al DL di attuazione della legge 144/99.

L’assicurazione conserva la propria operatività anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge in quanto ciò consegua da inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Questa nuova clausola di RCO consente di comprendere nella garanzia:
1) Le azioni di regresso dell’INAIL, di ogni tipo, compreso il danno Biologico
2) Il danno differenziale Patrimoniale e Biologico, oltre a quello Morale dell’infortunato
3) Gli infortuni con querela dell’infortunato (lesioni lievi)
4) Le invalidità permanenti (senza limite)
5) Gli Infortuni in genere, prescindendo dalla posizione penale
6) Eventuali modifiche o interpretazione legislative future
7) I danni subiti dai parasubordinati, recentemente

Nota Bene
La validità della nuova clausola e subordinata ad un opportuno allineamento della clausola ove si definiscono i Terzi.




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