Prescrizione


Capitolo I • Premesse


Manuale di Gestione Sinistri


"... Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge ..."
"... La prescrizione è la causa di estinzione del diritto (indennizzo) derivante dall’inerzia del titolare (Assicurato) per il tempo determinato dalla legge (due anni) ..."


In via generale per aver una visione delle più importati prescrizioni stabilite dalla legge vedi il supporto strategico dei moduli e delle tabelle: TABELLA/T2 - Consulto Tabella Prescrizioni.

In particolare, i diritti derivanti dai contratti d’assicurazione dell’Assicurato nei confronti del proprio Assicuratore si prescrivono in due anni dalla data del “fatto” (II° comma Art. 2952 Cod. Civile). Salvo casi particolari e precisati, il termine può essere interrotto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Assicuratore.

Ciò significa che, a partire da tale data, l’Assicurato ha ancora due anni di tempo per denunciare il sinistro, salvo il diritto dell’Assicuratore di eccepire, oltre i tre giorni, l’eventuale pregiudizio determinato dal ritardo (ex Art. 1913 del Codice Civile), ed addebitarlo.

Il termine è molto importante soprattutto per i sinistri di Garanzia Diretta, cioè quei sinistri ove l’Assicuratore paga direttamente il proprio Assicurato per un danno subito dallo stesso.

Tale comunicazione deve avere tre caratteristiche indispensabili per la sua validità ed efficacia:

  • costituire in mora il debitore (l’Assicuratore);
  • esprimere la volontà di voler esercitare il diritto (richiesta del credito vantato);
  • data certa di ricevimento della comunicazione (ricevuta di ritorno) da parte del destinatario (l’Assicuratore).

Nella gestione dei sinistri di Garanzia Diretta ti potrebbe essere utile, data la sua importanza, il seguenti modello di lettera (facsimile), che troverai nella "Raccolta Moduli" e che riguarda il testo di comunicazione interruttiva della prescrizione, ripetutamente richiamata nel presente manuale: lettera interruttiva della prescrizione verso il mio Assicuratore - MODULO/S8.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre non dalla data del sinistro, ma dalla data in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso nei suoi confronti l’azione.

Per i casi di Garanzia Diretta l’Intermediario (Broker, Agente) di norma predispone direttamente l’atto di interruzione della prescrizione a nome e per conto del proprio Cliente o, comunque, avvisa il proprio Assicurato della importante incombenza.

Nei sinistri di circolazione stradale, il diritto del danneggiato a richiedere il risarcimento al proprio Assicuratore (in regime di “Risarcimento Diretto”) o all’Assicuratore del danneggiante (in regime di “Risarcimento Ordinario”), si prescrive nel termine di due anni dalla data del sinistro, per quanto concerne danni a cose e/o per le lesioni lievi. Anche questo termine può essere rinnovato come detto al punto precedente (raccomandata con avviso di ricevimento).

Nel caso di lesioni personali considerate dalla legge come reato (colposo), si applicano i termini previsti dalla legge penale (con effetti interruttivi che vanno da due a dieci anni secondo il caso specifico).

Il diritto delle persone trasportate nei confronti del proprio vettore (persona e veicolo che li trasporta), si prescrive in un anno (ex Art. 2951 del Codice Civile), mentre nei confronti del terzo (veicolo terzo danneggiante che NON trasporta il ferito) nei due anni di cui al punto precedente (ex Art. 2952 del Codice Civile).

Nei vari trasporti il termine temporale di prescrizione è alquanto diversificato e deve essere rivolto verso due soggetti distinti, agli effetti assicurativi: verso l’Assicuratore, per non perdere il proprio diritto all’indennizzo; agli effetti del trasporto: verso il vettore (trasportatore), per non pregiudicare i diritti dell’Assicuratore nella surroga (rivalsa). In altre parole se l’Assicuratore, che ha indennizzato il suo Assicurato, non potesse rivalersi verso il vettore responsabile in quanto prescritto il diritto (sei mesi, un anno ecc …), contesterebbe in toto o in parte (nella misura in cui era possibile il recupero) il rimborso all’Assicurato.

La sola prescrizione del contratto di trasporto può genericamente essere la seguente:

  • trasporti marittimi nazionali (sei mesi)
  • trasporti marittimi internazionali (un anno)
  • trasporti ferroviari (un anno)
  • trasporti autocarri nazionale (un anno)
  • trasporti autocarro con inizio o termine fuori Europa (diciotto mesi)
  • trasporti aerei (due anni)

Il termine decorre dalla data di sbarco (trasporti marittimi ed aerei) o di consegna al “ricevitore” (autocarro e ferrovia).

Nel caso di trasporti marittimi internazionali, si deve innanzitutto determinare sotto quale legge ricade il contratto di trasporto (attribuzione non sempre facile); in linea generale si può dire che, per tutti i paesi aderenti alla convenzione di Bruxelles, i diritti del ricevitore o di chi per esso nei confronti del vettore marittimo, si prescrivono in un anno dalla data della riconsegna della merce. Se la nave non è arrivata a destino, il termine decorre dalla data presunta di arrivo. Il termine di prescrizione in questo caso non può essere rinnovato (cioè interrotto con la raccomandata con avviso di ricevimento di cui sopra), in quanto si tratta di un termine di decadenza; si può quindi salvaguardare il diritto soltanto notificando atto di citazione, prima della scadenza del termine.

Nota Bene: Si è consolidata la consuetudine di richiedere al “vettore” delle estensioni di detto termine, che devono risultare da specifico atto scritto (si consiglia la notifica a mezzo “raccomandata con avviso di ricevuta”); se l’estensione non viene concessa, occorre senza indugio notificare l’atto di “Citazione in Giudizio”.

Trasporto a mezzo ferrovia/autocarro/marittimo nazionale: in tali regimi di trasporto i termini di prescrizione possono essere interrotti inviando la richiesta al trasportatore (vettore), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Trasporto aereo internazionale: i termini di prescrizione (due anni) decorrono dalla data di sbarco delle merci.

Trasporti container regolati da "Through Bill of Lading”: non esiste ancora una consolidata giurisprudenza in materia; è suggeribile attenersi ai termini previsti nelle relative polizze di carico e seguire le raccomandazioni date nel Trasporto Marittimo Internazionale.

Nel caso di trasporti via aerea, i diritti del ricevitore o di chi per esso nei confronti del vettore aereo si prescrivono nel termine di due anni dalla data della riconsegna della merce, o dalla data di presunta riconsegna, come previsto dalle convenzioni internazionali. Anche in questo caso, si tratta di un termine di decadenza per la cui protezione vale quanto detto per il “trasporto marittimo internazionale”.

Nel caso di trasporto via terra a mezzo autocarro o simili, nell'ambito del territorio nazionale italiano, i diritti del ricevitore o di chi per esso nei confronti del vettore, si prescrivono nel termine di un anno dalla data della riconsegna o dalla data presunta della riconsegna. Si tratta in questo caso di un termine di prescrizione che può essere rinnovato come sopra detto (raccomandata con avviso di ricevimento) che deve essere indirizzata al vettore.



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