Arbitrato


Capitolo I • Premesse


Manuale di Gestione Sinistri


Poiché "arbitrato" è continuamente evocato per i sinistri di garanzia diretta ti fornisce di seguito una rappresentazione del termine nel contesto giuridico – assicurativo: è l’istituto col quale si può eliminare un contrasto fra le parti affidando la decisione a terzi (arbitri), estranei ed indifferenti rispetto ai soggetti in conflitto. È normalmente previsto nelle polizze di garanzia diretta (quelle ove l’Assicuratore indennizza direttamente l’Assicurato: Incendio, Furto, Infortuni ecc …) con Clausola Compromissoria, nella quale le parti (Assicuratore/Assicurato) si impegnano a rivolgersi ad arbitri (di norma tre, uno per parte ed un terzo quale arbitro) in caso disaccordo, evitando pertanto di ricorrere all’ordinaria magistratura. L’arbitrato indicato nelle polizze, salvo diversa espressa indicazione si può ritenere irrituale. In questo contesto, per il quale dottrina e giurisprudenza hanno prodotto una copiosa letteratura (rituale, irrituale, libero, perizia contrattuale ecc …), si ritiene che l’arbitrato, assicurativo sia normalmente investito del solo quantum (decide sulla quantificazione del danno) e non dell’an debeatur (non decide sul contenuto contrattuale). Per facilitarti il compito nella "Raccolta Moduli", esistono due modelli di comunicazione: MODULO/S5 per l’arbitrato dei rami di garanzia diretta; MODULO/S6 per l’arbitrato del ramo Infortuni, che puoi visionare.



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