Art. 1097 Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del Comandante


Codice della navigazione


Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dellaeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione sino a due anni.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni.
Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.



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