Art 823 Deliberazione e requisiti del lodo


Codice di procedura civile


Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
Il lodo deve contenere:
1 il nome degli arbitri;
2 l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3 l'indicazione delle parti;
4 l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5 l'esposizione sommaria dei motivi;
6 il dispositivo;
7 la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8 la data delle sottoscrizioni.



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