Art. 540 Abbandono della nave


Codice della navigazione


L’assicurato può abbandonare all’assicuratore la nave ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, nè la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.



» Legislazione Assicurativa «
Oltre 200 articoli della legislazione assicurativa italiana, raccolti in modo utile da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Articolo precedente:
« Art. 524 Colpa e dolo dell’equipaggio
Articolo successivo:
Art. 541 Abbandono delle merci »