Art. 1698 Estinzione dell’azione nei confronti del vettore


Codice civile


Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col il pagamento di quanto dovuto al vettore estingue le azioni derivate dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avarie non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.



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