Art. 135 (Banca dati sinistri)


Codice delle assicurazioni private


1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. 2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi 100alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. 3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.«3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonche' dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita' di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione. 3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilita' e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia' chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu' di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono chiamati a testimoniare.



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