Art. 108 (Accesso all’attività di intermediazione)


Codice delle assicurazioni private


1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109; 2. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2; 3. E’ inoltre consentita l’attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 2. 4. L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.



» Legislazione Assicurativa «
Oltre 200 articoli della legislazione assicurativa italiana, raccolti in modo utile da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Articolo precedente:
« Art. 107 (Ambito di applicazione)