Art. 315 Malversazione a danno di privati. (1)


Codice penale


Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.

(1) Articolo abrogato dall'art. 20 della Legge 26 aprile 1990, n. 86.



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