Condizione di polizza che impone al contraente l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in moda tale che, se le nuove circostanze fossero esistite e conosciute dall’Assicuratore al momento della stipula del contratto, lo stesso non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un prezzo più elevato.
In caso di sinistro l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione, mentre la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo del contratto. Vedesi Articolo 1898 Codice Civile.
La giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, si è espressa in modo consolidato, nel ritenere aggravamento del rischio la situazione caratterizzata da: a) una grave incidenza sulla intensità dell'alea del rischio stesso, b) novità della situazione creatasi non prevista e prevedibile, c) permanenza o, quanto meno, una certa stabilità e durevolezza della situazione sopravvenuta (restando privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio). Vedesi Articolo 1898 Codice Civile.
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