Smarrimento Bagagli (trasporto aereo )


In caso di smarrimento del bagaglio il viaggiatore può agire direttamente contro il “vettore” aereo, ai fini del ristoro dei danni. Tale soggetto è infatti ritenuto responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati avendo, dal momento della consegna, la custodia degli stessi. Il vettore, invece, non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle.



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