Provvedimento d’urgenza


Qualora vi sia il fondato timore che, durante il tempo occorrente a far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile, con il “provvedimento d’urgenza” si può chiedere al giudice di adottare i provvedimenti più idonei a salvaguardare i propri diritti. Il giudice dopo aver assunto sommarie informazioni può emanare il provvedimento più idoneo al caso prospettato. Vedesi Articolo n. 700 Codice di Procedura Civile



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