Responsabilità Civile Tour Operators (Vacanza Rovinata)


È la responsabilità civile di chi vende o offre servizi turistici o pacchetti turistici, in qualità di venditore o organizzatore, prevista specificatamente dal Codice del Consumo, che stabilisce inoltre l’obbligo di copertura assicurativa. Il consumatore può reclamare la mancata esecuzione del contratto, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro dal luogo di partenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La copertura assicurativa deve valere per i danni alla persona e per quelli diversi. Il diritto al risarcimento si prescrive comunque in un anno dal rientro nel luogo di partenza. La caratteristica peculiare di questa garanzia sta nel fatto che di norma sono compresi i danni indiretti come: 1) rimborso di quanto pagato; 2) rimborso spese extra; 3) mancata vacanza; 4) spese di rientro al luogo di partenza; ecc.
La legge, inoltre, ha istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un fondo nazionale di garanzia per il fallimento del venditore o dell’organizzatore per il rimborso del prezzo versato. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica il Codice Civile.
Vedesi Articoli dall’82 al 100 del Codice del Consumo e Art. 2951 del Codice Civile.



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione precedente:
« Responsabilità Civile Sportiva
Definizione successiva:
Responsabilità Civile Veicoli »