Responsabilità Civile Navigazione (natante)


È la responsabilità che deriva dalla navigazione di natanti, che è regolata e resa obbligatoria dalle stesse disposizioni di legge valide per la RCA (Responsabilità Civile Auto); importante segnalare che però differisce sostanzialmente da quest’ultima, poiché l’obbligatorietà della garanzia assicurativa è limitata ai soli danni alle persone e non anche quelli alle cose. Oltre a non esistere copertura dei danni alle cose, tale esclusione ha gli effetti consequenziali di non potersi avvale: 1) della procedura di “risarcimento diretto” del danneggiato verso il proprio assicuratore; 2) dell’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del danneggiante; 3) del ricorso al Fondo Vittime della strada.
Vedesi Art. 123 del Codice delle Assicurazioni Private (legge in vigore) e meglio ancora essendo più chiaro Art. 2 della Legge 990/1969 (legge abrogata).



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