Ritenzione (Diritto di)


Il diritto che in determinati casi la legge accorda al creditore di trattenersi cose che materialmente detenga e che appartengono al debitore, sino al saldo del debito. È il frequente caso nel quale il carrozziere o il meccanico (creditori), che hanno riparato il veicolo incidentato, non lo consegnano al proprietario (debitore) se non vengono prima pagati. Vedesi Articolo 2756 del Codice Civile.



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