Incendio veicolo in sosta


La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o su area ad essa equiparata costituisce, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile (art. 2054) e de Codice delle Assicurazioni Private (art. 122 D.L. n. 209/2005), “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore RCA, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.



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