Accesso agli Atti Istruttori dell’Assicuratore per i sinistri di RCA


L’Articolo n. 146 del Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 74/2044 e 209/2005), prevede e disciplina il diritto d'accesso ai documenti conservati degli Assicuratori, alla conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e offerta del danno sofferto. Tale diritto può essere esercitato dal Contraente, dall'Assicurato e dal Danneggiato solo a conclusione dei procedimenti istruttori del danno; vale a dire quando la compagnia ha fatto l'offerta ritenuta insufficiente, o l’ha rifiutata, o non ne ha fatta alcuna nei termini di legge (30 o 60 giorni nel caso di danni a cose, a seconda che il modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro sia sottoscritto da entrambi o da uno solo dei conducenti dei veicoli coinvolti, 90 giorni per danni da lesioni personali). L'accoglimento della richiesta deve essere comunicata dall’Assicuratore al richiedente entro 15 giorni dal suo ricevimento (Vedesi Art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private).



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione successiva:
Accessori (del veicolo) »