Notorietà (atto di)


Verbale redatto da alcune autorità indicata dalla legge (Cancelliere del Tribunale, Notaio, Sindaco e Console Italiano per l’estero), che consente di dare certezza sull’esistenza di determinati fatti o circostanze, costituendone la prova provata. Viene redatto raccogliendo le dichiarazioni dell’interessato e la testimonianza di quattro persone (testimoni) che attestano ciò ch in esso è riportato. Esiste inoltre l’atto “sostitutivo di notorietà” che non è equiparabile all”atto notorio” (è redatto solo sulle dichiarazione dell’interessato, senza testimoni) e che gli assicuratori di norma rifiutano.



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