Processo Penale (Cenni)


Il processo penale si distingue da quello civile poiché lo stimolo è determinato dal PM (Pubblico Ministero), mentre nel civile dalle parti (attore e convenuto) e le udienze di norma sono pubbliche. Nel procedimento penale ordinario, una volta terminate le indagini preliminari (entro i termini di legge), il PM propone l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Il GIP (Giudice Indagini Preliminari) fissa l’udienza preliminare, non pubblica, ove sente le ragioni dell’imputato con il suo difensore e il PM. In seguito all’esito di tale udienza, il GIP dispone: a) il passaggio alla fase dibattimentale in aula; b) il non luogo a procedere. Nel dibattimento, difesa e pubblica accusa, ora messi sullo stesso piano dal nuovo processo, potranno presentare prove a favore dell’una o dell’altra tesi. L’imputato ha anche facoltà di servirsi d’investigatori privati per raccogliere elementi di prova a suo discarico. Il dibattimento si conclude con una sentenza di assoluzione o condanna; e quest’ultima può essere impugnata entro termini piuttosto brevi.
Giudizio abbreviato: l’imputato può chiedere che il processo si tenga nell’udienza preliminare davanti al GIP sulla base di elementi fino a quel momento raccolti dal PM, il cui consenso è necessario. In caso di condanna dell’imputato in tale regime la pena è ridotta di 1/3.
Patteggiamento: se la pena prevista per il reato commesso è inferiore ai due anni, l’imputato può chiedere che gli sia applicata una pena “concordata” con il PM; se il giudice reputa che la pena su cui le parti (imputato/PM) si sono accordate non sia adeguata, può respingere la richiesta. Il patteggiamento non ha effetti civili e amministrativi, la condanna non risulta sul certificato penale, l’imputato non deve pagare le spese processuali e, in fine, la parte civile (parte lesa) non può opporsi.
Nel caso veniate a conoscenza (tramite Avviso di Garanzia, notifica del Rinvio a Giudizio ecc.) che siete coinvolti in un procedimento penale, è bene ponderare le circostanze e parlarne con un avvocato di fiducia; se ciò avviene nell’ambito di una garanzia assicurativa di Responsabilità Civile (RCA, RCG, RCT, RCO, RC Prodotti, RC Professionale, RC Inquinamento, EAR-CAR ecc.) è assolutamente il caso di sentire il proprio assicuratore, al quale mandare comunque a mezza raccomandata con ricevuta copia dell’atto notificato.



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