Offerta al danneggiato art. 148 CDA (obblighi informativi)


La norma relativa all’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni (introdotta dall’art. 32, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 in materia di liberalizzazioni), prevede la possibilità per le imprese di NON formulare offerta di risarcimento nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148, CAP, qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri di cui all’art. 135, CAP, emergano almeno due parametri di significatività e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini della eventuale decisione di presentare querela. La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà all’assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento. L’ISVAP ha fornito in una circolare di istruzioni operative in ordine alle disposizioni per la comunicazione al danneggiato della decisione di non fare offerta di risarcimento.



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