Ubriachezza / Ebbrezza


Nelle polizze Infortuni se l’Assicurato risulta “ubriaco” (sotto l’effetto dell’alcol, senza alcuna rilevazione del tasso alcolemico) determina l’esclusione della prestazione assicurativa. Tale esimente è riferita allo stato di “ubriachezza”, mentre avvolte nei verbali si parla di “stato di ebbrezza”, non meglio quantificato, e la differenza sostanziale tra i due stadi di alcolemia non deve essere trascurata.
Nella letteratura giuridica tra “ebbrezza” e “ubriachezza”, esiste una distinzione importante, che correttamente gradua la gravità secondo l’intensità dell’alterazione psicofisica; Lo “stato di ebbrezza” ha un quadro clinico lieve (leggeri inibizioni, lieve incoordinazione muscolare e lieve indebolimento nella reazione allo stimolo : sino a 1,5 g/l (= 150 mg/dl), mentre la “ubriachezza”, per la presenza di un maggior tasso alcolemico ha un quadro clinico esponenzialmente aggravato (turbamento delle sensazioni, incoordinazione muscolare e forte diminuzione nella reazione allo stimolo: oltre 1,5 g/l (= 150 mg/dl). Al riguardo va considerata la legge e relativa giurisprudenza, che in maniera consolidata disquisisce differenziando la gravità dei due termini.
La polizza infortuni, in genere e non ha caso, porta il termine di “ubriachezza”, in quanto la ratio negoziale è stata quella di escludere i casi gravi di tasso alcolico, comprendendo invece quelli di minor gravità come le “ebbrezze”.
Vedesi Articolo n. 688 del Codice Penale. Vedesi anche Alcoolemia.



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