È il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una liete che può sorgere tra loro. Lo scopo di tale contratto, infatti, è quello di dirimere una contesa senza ricorrere al giudice, eliminando l’incertezza della situazione giuridica.
Vedesi Articolo n. 1965 del Codice Civile.
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